Costi contabilizzati

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono pubblicare e aggiornare tempestivamente la carta di servizi, o il documento analogo, ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. La carta dei servizi, anche in considerazione delle funzioni, delle dimensioni e dell’organizzazione del soggetto su cui grava l’obbligo di pubblicazione, può alternativamente consistere in un unico documento o essere articolata in più documenti, distinti per materia o per divisioni/articolazioni dell’ente.
Inoltre, una volta individuati annualmente i servizi erogati agli utenti, sia finali sia intermedi, devono essere pubblicati i costi contabilizzati di tali servizi, senza distinguere i costi imputabili al personale da quelli effettivamente sostenuti in relazione al servizio svolto, e il loro andamento nel tempo. Quest’ultimo dato presuppone una opportuna distinzione per annualità dei costi contabilizzati.
Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’ANAC, così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, i costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica, i dati sono riferiti ai costi contabilizzati e al relativo andamento nel tempo (d.lgs. n. 33/2013, art. 32, comma 2).

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